17 Gennaio 2014
Test dei banchi di carico negli ospedali
Sicurezza degli stabilimenti in caso di guasto elettrico
In Francia, al fine di prevenire qualsiasi incidente e garantire la sicurezza delle persone ospitate nelle strutture sociali e medico-sociali, esiste un sistema di regolamentazione (cfr. La circolare DHOS/E4 n. 2008-114 del 7 aprile 2008 relativa alla prevenzione delle interruzioni di corrente nelle strutture sanitarie ) obbliga ogni struttura a garantire la continuità del servizio per almeno 48 ore in caso di assenza della rete nazionale. Gli ospedali e i centri di cura dispongono quindi di un’alimentazione di riserva in caso di interruzione del carico di rete. Questa rete di back-up, che di solito consiste in un generatore associato a inverter e batterie, è particolarmente sensibile e strategica. La legge richiede pertanto che il gruppo elettrogeno sia testato mensilmente sotto carico ombra con un banco di carico e almeno due volte l’anno sotto carico reale sulla rete.
.
Decreto n°2007-1344 e test dei banchi di carico negli ospedali
In applicazione dell’articolo 7 della legge del 13 agosto 2004 sulla modernizzazione della sicurezza civile, un decreto del 12 settembre 2007 determina le categorie di impianti e stabilimenti interessati dall’obbligo di garantire la sicurezza delle persone prese in carico in caso di guasto della rete energetica, nonché le modalità e i termini di attuazione. L’articolo 7 della legge n. 2004-811 del 13 agosto 2004 sulla modernizzazione della sicurezza civile prevede che le strutture sanitarie e medico-sociali che ospitano persone vulnerabili adottino le misure necessarie per garantire la sicurezza dei pazienti in caso di interruzione di corrente.
Questa disposizione legislativa ha quindi previsto due possibili modi per garantire la sicurezza di tali stabilimenti in caso di interruzione di corrente, a seconda della natura e delle dimensioni dello stabilimento:
- un’alimentazione autonoma, sia nell’intero edificio (ad esempio negli ospedali) sia in alcune aree in cui gli occupanti possono essere raggruppati in caso di guasto;
- adottare misure alternative per garantire la sicurezza delle persone ospitate (ad esempio, garantendo condizioni minime di illuminazione e di riscaldamento, o di ventilazione naturale nei periodi caldi).
Il decreto 2007-1344 del 12 settembre 2007 specifica queste procedure per gli stabilimenti disciplinati dal Codice dell’azione sociale e della famiglia (CASF) e dal Codice della salute pubblica (CSP), senza entrare nel dettaglio delle misure da adottare. Le istituzioni interessate devono :
- assicurare la disponibilità di alimentazione elettrica indipendente per le strutture utilizzate per garantire la sicurezza delle persone ospitate per almeno 48 ore,
- o prevedere misure per garantire la sicurezza delle persone ospitate in caso di interruzione di corrente.
Queste misure devono essere previste dal rappresentante legale dell’istituto o dal dirigente scolastico. Il decreto specifica anche le categorie di strutture interessate, ossia le strutture medico-sociali di cui all’articolo L. 312-1 del CASF, e le strutture sanitarie, ossia quelle che forniscono alloggi collettivi permanenti e quelle che forniscono assistenza di breve durata MCO, che devono soddisfare le due serie di obblighi sopra indicati. Le scadenze per la conformità sono di 2 anni per gli stabilimenti regolati dal CASF e di 5 anni per quelli regolati dal CSP.